1. L’Ufficio si prende cura dell’insegnamento della religione cattolica presso le scuole non universitarie di ogni ordine e grado, statali e non statali, presenti nel territorio diocesano, con riferimento alle indicazioni della CEI., ai criteri determinati dall’Ordinario, alle norme concordatarie, alle Intese tra CEI e Ministero della Pubblica Istruzione e alle altre norme stabilite in merito.
2. L’ufficio svolge i seguenti compiti: informa e stimola le comunità cristiane a proposito dell’IRC; a nome dell’Ordinario diocesano assegna alle scuole gli insegnanti di religione riconosciuti come idonei; cura la loro formazione, li sostiene e verifica nello svolgimento del loro compito scolastico, per quanto di competenza ecclesiastica. Per incarico dell’Ordinario diocesano, l’ufficio comunica la revoca dell’idoneità agli insegnanti, nei casi e nelle forme previste dalle norme ecclesiastiche (cf. can. 805 e delibera CEI n. 41).
In particolare l’ufficio:
a) si tiene in contatto con l’Istituto superiore di scienze religiose ed l’ufficio per la catechesi per iniziative condivise;
b) mantiene uno stretto rapporto con l’ufficio per la pastorale scolastica per il coordinamento delle attività.
Direttore