La gestione dell’Archivio storico fa riferimento alle norme canoniche, a quanto stabilito dall’Intesa in materia di archivi ecclesiastici tra la CEI e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (18 aprile 2000), e alle eventuali disposizioni del Vescovo.
L’Archivio storico raccoglie i documenti quali ad esempio scritture, disegni, mappe, cartografie che riguardino la diocesi, enti da essa dipendenti o con essa collegati, persone fisiche. All’Archivio storico diocesano devono essere conferiti i documenti storici provenienti dagli organismi di curia e dagli enti collegati, seguendo le procedure concordate con il direttore. Possono inoltre essere conferiti, secondo le disposizioni dell’autorità competente o previo accordo con i Direttori, i documenti appartenenti a enti di natura ecclesiale soppressi o anche i documenti che per motivi di conservazione o sicurezza possono essere difficilmente custoditi presso la sede del proprio ente. L’Archivio storico può, infine, sulla base di appositi accordi, accogliere temporaneamente documenti di enti ecclesiastici per motivi di tutela, studio o esposizione.
Il direttore dell’Archivio storico coordina e promuove:
a) la custodia-conservazione dei documenti e dei libri in sedi idonee, al fine di assicurarne la non sottraibilità e la non deperibilità. Cerca anche, con le necessarie autorizzazioni e servendosi di collaborazioni specializzate, di provvedere a interventi di restauro;
b) l’inventariazione di tutto il materiale documentario e librario, anche in riferimento a quanto determinato dall’Intesa e dalle sue disposizioni applicative;
c) l’ordinamento sistematico con il riordino dei documenti, la sistemazione di ciascun fondo, la redazione di regesti o di inventari del contenuto di ciascun fondo, la schedatura dei volumi;
d) la consultazione, secondo il regolamento da emanarsi dall’Ordinario diocesano, tenuto conto delle disposizioni valide a livello nazionale e delle normative in materia di riservatezza e di accesso ai documenti.
Nei confronti degli archivi e delle biblioteche delle parrocchie e degli altri enti che fanno riferimento alla diocesi il direttore dell’Archivio storico svolge funzioni di consulenza, promozione e verifica. In particolare:
a) aiuta i parroci e gli amministratori degli enti nella gestione degli archivi storici, anche attraverso iniziative destinate alla formazione di incaricati specifici;
b) collabora per le verifiche necessarie in occasione delle visite pastorali e dell’avvicendamento dei parroci;
c) custodisce copia dell’inventario dei beni archivistici e librari relativo a ciascuna parrocchia o ente;
d) offre indicazioni ai parroci e ai Direttori degli enti circa la consultabilità degli archivi storici locali e prepara un apposito regolamento;
e) garantisce il deposito temporaneo dei documenti la cui consultazione richiedesse tempi particolarmente ampi o modalità complesse tali da rendere difficile un’adeguata vigilanza da parte dei Direttori dei vari enti;
f) assiste gli enti ecclesiastici nei rapporti con gli enti pubblici.
L’Archivio storico collabora con l’ufficio per i beni culturali ecclesiastici e mantiene i rapporti con gli altri Archivi storici diocesani a livello sia regionale sia nazionale.
Direttore